Cass. Civ., Sez. III, ord. del 17.09.2024, n. 25016
Nell’ambito di un giudizio di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, il medico convenuto chiamava in garanzia la propria Compagnia Assicurativa producendo in giudizio la polizza assicurativa relativa alla copertura per l’attività di ginecologo.
La Compagnia Assicurativa si costituiva in giudizio eccependo l’inefficacia del contratto di assicurazione rispetto a quel tipo di evento (intervento di tiroidectomia totale), in quanto la polizza era stata stipulata in relazione all’attività di ginecologo e non a quella di chirurgo.
A seguito di tale eccezione, il medico produceva tardivamente in giudizio un supplemento di polizza con cui le parti convenivano l’estensione della copertura assicurativa anche all’attività chirurgica, con decorrenza successiva rispetto all’esecuzione dell’intervento.
A seguito di tale produzione, la Compagnia di assicurazione eccepiva la reticenza dell’assicurato, atteso che in sede di stipula dell’appendice il professionista aveva taciuto la circostanza del precedente intervento chirurgico, e del danno provocato alla paziente, con ciò violando l’art. 1892 del codice civile.
Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda attorea e respingeva la domanda di manleva del medico.
La Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza di primo grado rigettando il gravame del medico/assicurato.
La Cassazione, nel ritenere infondati i motivi di ricorso, osserva anzitutto che il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, non addebitavano al ricorrente di aver taciuto alla società assicurativa l’esistenza di un precedente intervento chirurgico, bensì il danno che era stato causato al paziente nel corso dell’intervento. Infatti, in primo grado era stato accertato che il danno si era manifestato subito dopo l’intervento e tale evento rendeva certamente prevedibile una futura azione risarcitoria da parte del danneggiato.
La Suprema Corte rileva come l’accertamento effettuato dai giudici d’appello risponda al principio di diritto secondo cui “l’elemento soggettivo della colpa grave, presupponendo la coscienza dell’inesattezza o della reticenza della dichiarazione e la consapevolezza dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni, va accertato non già tramite una verifica “ex post” della prevedibilità della verificazione del sinistro da parte dell’assicurato, bensì mediante un giudizio di prognosi postuma, da compiersi “ex ante” al momento della stipulazione del contratto.” (Cass. 20997/ 2023).
In conclusione, affinché si configuri la violazione dell’art. 1892 c.c. da parte dell’assicurato, il giudice di merito deve accertare l’elemento soggettivo della colpa grave dell’assicurato tramite una verifica della prevedibilità ex ante al momento della stipula del contratto, ove risulta evidente che la stessa è diversa a seconda che l’indizio di una futura richiesta risarcitoria sia il semplice fatto di aver effettuato un intervento anziché il fatto di aver causato un danno durante quell’intervento.
Cass_17_09_2024_n_25016
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